Milano – Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di una dipendente per ricevere l’indennizzo Inail relativo a un incidente avvenuto mentre si trovava in smart working. La lavoratrice si era recata a scuola per prendere la figlia, utilizzando un permesso personale. Il patronato Inca Cgil Milano ha contestato il rifiuto iniziale della richiesta, richiamando un’ordinanza della Cassazione, la quale ha evidenziato che anche in situazioni lavorative tradizionali, l’infortunio in itinere è coperto dalla protezione Inail, a patto che il lavoratore si allontani dalla propria sede per un permesso personale.
Il giudice ha accolto questa posizione, sottolineando che la protezione antinfortunistica è attiva ogni volta che un lavoratore si sposta dalla sede lavorativa e ritorna durante le pause o i permessi. La sentenza ha rigettato l’argomento di Inail, secondo cui l’utilizzo di un permesso personale interromperebbe il legame con l’attività lavorativa; al contrario, è stato stabilito che anche durante le pause e i permessi previsti dalle normative e dai contratti, i lavoratori mantengono diritti e tutele equivalenti a quelle garantite nei normali spostamenti per recarsi al lavoro. Pertanto, Inail è stata obbligata a risarcire il danno subito dalla dipendente.