Per il Tar il ricorso è "inammissibile" in parte per "difetto di interesse" e in parte per "difetto di giurisdizione"
Il Tar sostiene che è “inammissibile” il ricorso presentato dal Comune di Milano contro il parere della sovrintendenza di porre un vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro a partire dal 2025.
Le motivazioni della sentenza
Nella sentenza del Tar si legge che il ricorso è inammissibile
“in parte per difetto di interesse, laddove contesta i pareri espressi dalla soprintendenza e dal Segretariato Regionale, in parte per difetto di giurisdizione, laddove censura la configurabilità di un archivio esposto in ragione della non riconducibilità dei beni interessati al patrimonio comunale”.
Continua: “Il Comune ha chiesto un esame anticipato della sussistenza dell’interesse culturale, nella consapevolezza che il secondo anello dello Stadio non ha ancora raggiunto il requisito di vetustà previsto dalla legge”.
Il vincolo sul secondo anello
I pareri della sovrintendenza e della commissione regionale per il patrimonio risalgono alla fine di luglio del 2023 ed erano stati chiesti proprio dal Comune di Milano per poter dare ai club di Inter e Milan un’opinione concreta sulla possibilità di abbattere lo stadio per realizzarne uno nuovo. Ma per la sovrintendenza il secondo anello dello stadio è meritevole di tutela culturale.