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Lecco multata e Costa squalificato: il quadro disciplinare dopo la gara

Dall’espulsione di Costa alla multa a Lecco: analisi delle sanzioni, dei provvedimenti disciplinari e degli obblighi per i club coinvolti

Lecco multata e Costa squalificato: il quadro disciplinare dopo la gara

Nella scia degli episodi verificatisi durante la partita tra Lecco e L.R. Vicenza il Giudice Sportivo ha emesso una serie di provvedimenti che riguardano società, allenatori e calciatori. Al centro della vicenda c’è l’espulsione del capitano vicentino per un intervento su un avversario e, a seguire, il lancio di una bottiglietta dal settore Distinti del Garilli (o impianto di riferimento), evento che ha determinato una multa a carico dei padroni di casa.

Il quadro disciplinare comprende anche sanzioni pecuniarie per danni materiali e squalifiche a diversi protagonisti, con una motivazione tecnica che richiama specifici articoli del Codice di Giustizia Sportiva.

Il provvedimento più rilevante sul fronte economico è l’ammenda inflitta a Lecco, pari a €1.000, comminata per il lancio di una bottiglietta d’acqua semivuota verso il giocatore espulso mentre si avviava verso gli spogliatoi; la bottiglietta è ricaduta sul terreno di gioco a circa un metro dall’arbitro senza conseguenze fisiche. Sempre in questa tornata il totale delle sanzioni stagionali a carico del club sale a €5.800. Tra gli elementi presi in considerazione dal Giudice figurano le modalità del gesto, la pericolosità intrinseca e i modelli organizzativi adottati dalla società ai sensi dell’art. 29 C.G.S., oltre alla gestione del settore Distinti.

Sanzioni alle società e comportamenti dei tifosi

Nel provvedimento collegiale viene richiamato il comportamento di tifoserie di numerose società che, durante le gare della giornata, hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico come petardi, fumogeni e bengala, oltre a intonare cori offensivi verso sostenitori di altre società. Le società coinvolte sono state elencate dal Giudice Sportivo e, pur prendendo atto delle violazioni, per la maggior parte non sono state applicate ulteriori sanzioni specifiche oltre ai richiami formali, valutando congiuntamente circostanze attenuanti e le misure organizzative adottate. Sul piano materiale, invece, il L.R. Vicenza è stato multato per danni al settore ospiti: sei seggiolini danneggiati hanno determinato un’ammenda di €300, con l’eventuale obbligo di risarcimento se richiesto.

Il caso specifico di Lecco

Il Giudice ha motivato l’ammenda a carico di Lecco evidenziando la collocazione del lancio nel settore Distinti e la vicinanza dell’oggetto all’arbitro al momento della ricaduta sul terreno di gioco. Nella valutazione sono stati presi in considerazione gli artt. 6, 25 e 26 del Codice di Giustizia Sportiva e la mancata produzione di conseguenze dannose ha influito sulla misura della sanzione. La decisione sottolinea anche l’importanza dei protocolli organizzativi previsti dall’art. 29 C.G.S., che influenzano l’eventuale aggravio o attenuazione delle pene per responsabilità oggettive delle società.

Squalifiche e provvedimenti individuali

Dal punto di vista individuale, il provvedimento ha riguardato sia allenatori sia atleti: Fabio Gallo, tecnico del L.R. Vicenza, è stato squalificato per una gara effettiva dopo l’espulsione al 13’ per proteste ritenute irriguardose verso l’arbitro. Per i calciatori, la sanzione più lunga è stata inflitta a Giulio Scuderi (Alcione Milano), fermato per tre gare a seguito di una doppia gomitata rifilata a un avversario nel recupero a Trento; il Giudice ha valutato la natura violenta del gesto ma ha tenuto conto dell’assenza di conseguenze lesive che impedissero la prosecuzione del gioco. Filippo Costa del Vicenza è stato invece squalificato per due gare per un calcio a bassa intensità rifilato a un avversario quando il pallone non era a distanza di gioco.

Altri provvedimenti e ammonizioni

Oltre alle espulsioni e alle squalifiche, il comunicato contiene ammonizioni con diffida e richiami disciplinari: tra questi figurano giocatori in diffida e l’ammonizione con diffida a Jacopo Deratti del Lumezzane (IV infr). Il documento fa riferimento agli artt. 36, 38 e 39 C.G.S. per la modulazione delle pene, sottolineando come la natura del gesto e le parti del corpo interessate influiscano sulla misura della sanzione, così come l’eventuale pregiudizio subito dall’avversario.

In conclusione, le decisioni del Giudice Sportivo tracciano un quadro disciplinare chiaro: si combinano ammende per responsabilità collettive, sanzioni per danni materiali e squalifiche per condotte ritenute violente o irrispettose. Per le società coinvolte la priorità sarà ora rafforzare i protocolli di sicurezza e la comunicazione con i propri sostenitori, mentre gli allenatori e i calciatori coinvolti dovranno scontare le giornate di squalifica stabilite, con evidenti ripercussioni sul prosieguo del campionato.

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