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Sentenza TAR: valida la norma regionale sui valichi e tutela la caccia in Lombardia

La decisione del Tribunale amministrativo chiarisce i confini tra legge e giurisprudenza e riapre il discorso sui ricorsi ideologici e i relativi costi

Sentenza TAR: valida la norma regionale sui valichi e tutela la caccia in Lombardia

La sentenza n. 02175/2026 del TAR Lombardia ha respinto il ricorso promosso dalla L.A.C. contro le delibere regionali che regolano l’attività venatoria nei valichi montani, confermando la correttezza dell’azione di Regione Lombardia alla luce della legge nazionale n.

131/2026. Il pronunciamento è stato rilanciato anche da riferimenti politici locali, che hanno letto nella decisione un riconoscimento della legittimità di scelte amministrative regionali. In questo contesto il giudizio del TAR ha definito un perimetro giuridico che ricompone questioni tecniche, istituzionali e di ordine pubblico con ricadute pratiche per chi esercita l’attività venatoria.

Al centro del contendere c’era la richiesta della ricorrente di ottenere un blocco generalizzato dell’attività venatoria su numerosi siti, avanzando una istanza di giudizio di ottemperanza tesa a far valere precedenti pronunce giudiziarie. La controversia metteva dunque in opposizione la funzione normativa regionale e l’efficacia delle sentenze amministrative: da un lato la possibilità per il legislatore di introdurre sopravvenienze normative, dall’altro la tutela del principio del giudicato. La decisione del TAR affronta proprio questo nodo, ridisegnando i confini di intervento tra norme e provvedimenti giudiziari.

Il contenuto della sentenza

Nel testo della decisione il TAR ha chiarito che la nuova disciplina regionale non si pone come un mero contrasto alla giurisprudenza, bensì come un quadro normativo d’insieme al quale l’amministrazione deve adeguarsi. In particolare il tribunale ha valutato che l’articolazione delle norme regionali non costituisce un’evidente elusione di un preciso comando giudiziario individuale, perciò non si può automaticamente ritenere che una legge sopravvenuta annulli il valore di pronunce esecutive. Questo approccio delimita la portata dell’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112 c.p.a., distinguendo tra comandi specifici e regolamentazioni generali.

Aspetti giuridici chiave

Tra i passaggi rilevanti emerge la distinzione tra efficacia vincolante di una sentenza e la facoltà del legislatore di riformulare regole di carattere generale. Il TAR ha ribadito che non tutte le sopravvenienze normative travolgono automaticamente i punti fermi stabiliti da una decisione passata in giudicato: occorre verificare se la nuova norma rappresenti un tentativo palese di eludere un ordine giudiziale individuale. Con questa valutazione il tribunale ha definito un criterio di bilanciamento tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, lasciando comunque aperta la strada a eventuali approfondimenti a livello innanzi al Consiglio di Stato.

Reazioni politiche e toni del dibattito

La pronuncia ha suscitato immediatamente commenti politici, tra cui quelli di Barbara Mazzali, che ha interpretato la decisione come una vittoria per il mondo venatorio e un affermazione del principio di legalità. Parallelamente è riemerso il tema dei ricorsi ripetuti: secondo alcuni esponenti istituzionali le azioni giudiziarie promosse da associazioni contrarie alla caccia rappresentano un uso eccessivo delle aule, con costi che ricadono sulla collettività. In questo filone di critica si sottolinea come la pratica del ricorso a raffica possa creare incertezza amministrativa e rallentare la gestione ordinaria dei territori montani, trasformando il contenzioso in uno strumento di pressione politica.

Richieste di responsabilizzazione

La posizione politica espressa invita a una maggiore responsabilità di chi promuove azioni giudiziarie: nel discorso pubblico si chiede che chi intraprende ricorsi ideologici assuma anche l’onere economico delle proprie iniziative quando queste si rivelano infondate. Contestualmente è arrivato un ringraziamento alle associazioni venatorie locali per il loro impegno nella tutela di una pratica che viene presentata come regolata e radicata nelle tradizioni territoriali. Sul piano pratico la richiesta è di evitare che procedure giudiziarie sistematiche finiscano per gravare in modo sproporzionato su enti pubblici e cittadini.

Impatto pratico e prospettive

Per il mondo venatorio la decisione porta una forma di certezza del diritto utile alla programmazione delle attività, ma non chiude definitivamente il contenzioso: resta la possibilità di ricorsi in sede superiore, e il dibattito politico-amministrativo continuerà a influenzare prassi e regolamenti locali. Sul piano territoriale la sentenza conferma l’autonomia di Regione Lombardia a legiferare su questioni tecniche come la gestione dei valichi montani, ma accentua anche la necessità di confronti organizzati tra istituzioni, comunità locali e portatori di interesse per garantire autenticità, tutela ambientale e rispetto delle norme.

Nota conclusiva

In definitiva la decisione del TAR Lombardia ricompone un quadro che mette insieme legittimità normativa, tutela delle tradizioni e responsabilità nell’uso degli strumenti giudiziari: il risultato è un richiamo alla centralità della legge come strumento per governare scelte complesse, evitando che la contesa ideologica prevalga sulla gestione pratica e condivisa del territorio.

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