26 Maggio 2026

Ricorso del Pisa Sporting Club contro la decisione della Corte Federale d’Appello

Pisa Sporting Club S.r.l. chiede l’annullamento della decisione che ha riconosciuto ad Alcione Milano S.S.D. a r.l. un premio alla carriera di €36.000 per il tesseramento di Stefano Moreo

Ricorso del Pisa Sporting Club contro la decisione della Corte Federale d’Appello

Il Pisa Sporting Club S.r.l. ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC che aveva riconosciuto alla Alcione Milano S.S.D. a r.l. il diritto a percepire un premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. di importo pari a €36.000,00, in relazione al tesseramento del calciatore Stefano Moreo. La scelta di ricorrere presso il Collegio rappresenta il passo successivo di una disputa che ha già attraversato più gradi di giustizia sportiva.

Il ricorso è rivolto non soltanto contro la FIGC, ma anche nei confronti della Alcione Milano S.S.D. a r.l. e del sig. Stefano Moreo, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento o la revoca della pronuncia impugnata. Nel comunicato ufficiale sono indicati i riferimenti procedurali e le motivazioni che connettono le varie decisioni, rendendo chiaro come la controversia coinvolga atti amministrativi e giudiziari emessi tra il 2026 e il 2026.

Origine della controversia

La disputa ha preso avvio dalla certificazione rilasciata a favore della Alcione Milano con il provvedimento n. 5 del C.U. n. 2E del 25 settembre 2026, che riconosceva il diritto al premio alla carriera per il trasferimento del calciatore Stefano Moreo. Successivamente, la Commissione Premi FIGC ha revocato quella certificazione con delibera del 18 dicembre 2026, comunicata alla ricorrente in data 19 dicembre 2026, innescando il contenzioso tra le parti sul diritto al pagamento della somma.

Pronunce e numeri di procedimento

Il dibattito giudiziario è proseguito con la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – FIGC, con decisione n. 0476/TFNSVE-2026-2026 del 5 marzo 2026. Successivamente la Corte Federale d’Appello, in sessione unita, ha accolto il reclamo promosso da Alcione Milano S.S.D. a r.l., con dispositivo comunicato il 13 aprile 2026 (Registro procedimenti n. 0134/CFA/2026-2026 – Doc. 1) e motivazioni depositate il 23 aprile 2026 (Decisione/0118/CFA-2026-2026 – Doc. 2), stabilendo l’obbligo di pagamento da parte del Pisa Sporting Club.

Richieste avanzate dal Pisa Sporting Club

Nell’atto di impugnazione la società pisana formula due richieste principali: in via principale chiede l’annullamento senza rinvio della decisione della Corte Federale d’Appello, con la conseguente declaratoria di non debenza del premio alla carriera di €36.000,00; in via subordinata, qualora ciò non fosse possibile, richiede l’annullamento della stessa decisione e la rimessione del procedimento al medesimo organo di giustizia federale affinché venga deciso in diversa composizione, applicando il principio di diritto che il Collegio di Garanzia dello Sport intenderà enunciare.

Gli aspetti giuridici al centro del ricorso

Il nodo giuridico riguarda l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 99 bis N.O.I.F. in relazione ai criteri di certificazione e revoca del diritto al premio, nonché la validità degli atti amministrativi adottati dalla Commissione Premi FIGC. Il Pisa Sporting Club contesta la fondatezza delle determinazioni che hanno portato al riconoscimento della somma richieste da Alcione Milano, richiedendo al Collegio di Garanzia una verifica di legittimità che possa incidere sia sugli effetti economici che sulla prassi applicativa.

Prospettive e possibili sviluppi

Ora la controversia passerà all’esame del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che dovrà valutare le questioni di diritto sollevate dal ricorso e decidere se annullare, revocare o rinviare la decisione impugnata. Le soluzioni possibili comprendono la conferma dell’obbligo di pagamento, l’annullamento totale o parziale delle decisioni precedenti, o la rimessione per un nuovo esame in diversa composizione. L’esito avrà implicazioni immediate per le casse delle società coinvolte e per la disciplina sull’applicazione del premio alla carriera nei trasferimenti.

Indipendentemente dal risultato, la causa rappresenta un caso significativo per il diritto sportivo nazionale: mette in luce come le certificazioni amministrative e le pronunce giudiziarie federali si intreccino, e come le società possano ricorrere al Collegio di Garanzia per contestare l’interpretazione dei regolamenti. Resta da vedere se la decisione finale ridefinirà prassi consolidate o confermerà l’orientamento delineato dalla Corte Federale d’Appello.