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Permesso di costruire legittimo per la sala giochi a Cusago: il Tar dà ragione al Comune

Il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso di una società concorrente contro l'autorizzazione per la Game Paradise Slot & VLT 2.0, evidenziando la correttezza dell'iter istruttorio e la non rilevanza di fatti sopravvenuti

Il Tar Lombardia ha confermato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Cusago a favore di Game Paradise Slot & VLT 2.0. La sentenza chiude il contenzioso promosso da un’altra impresa del settore del gioco, che aveva impugnato l’autorizzazione per presunte violazioni della normativa regionale sulle distanze dai luoghi sensibili e per carenze nell’istruttoria comunale.

Decisione del tribunale

Il tribunale amministrativo ha rigettato le censure avanzate dall’impresa opponente. Secondo il Tar, il procedimento comunale ha rispettato i profili procedurali e sostanziali contestati.

Motivi del ricorso

L’impresa ricorrente aveva sostenuto violazioni della disciplina regionale sulle distanze dai luoghi sensibili e deficit nell’istruttoria. Il Tar ha invece ritenuto adeguati gli accertamenti eseguiti dal Comune.

Effetti per il territorio

La conferma del permesso consente l’avvio degli interventi edilizi autorizzati. Resta ora da chiarire l’eventuale impatto sulla rete locale dei servizi e sulle misure di prevenzione del gioco d’azzardo.

Le contestazioni avanzate dalla ricorrente

La ricorrente aveva sollevato due rilievi principali che mettono in discussione la legittimità del titolo edilizio. In primo luogo, ha sostenuto che la nuova sala giochi si trovi a meno di 500 metri da due strutture ritenute sensibili: un centro sportivo e una residenza per anziani, parametro previsto dalla normativa regionale lombarda sul gioco lecito.

In secondo luogo, la ricorrente ha denunciato un presunto difetto di istruttoria, affermando che il Comune avrebbe accettato senza adeguate verifiche le dichiarazioni della controinteressata circa le distanze. Secondo l’impugnante, tale omissione avrebbe determinato un vizio procedurale idoneo a compromettere il permesso edilizio.

Dal punto di vista amministrativo, la questione rileva sia per la tutela delle aree sensibili sia per le procedure di verifica comunali. La decisione del Tar conferma la validità dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, ma lascia aperta l’analisi dell’impatto sulle misure di prevenzione del gioco d’azzardo e sulla rete locale dei servizi.

Prove tecniche e perizie depositate

Per sostenere la tesi della vicinanza oltre la soglia consentita, la ricorrente ha depositato due perizie tecniche. I consulenti hanno ricostruito la posizione del centro sportivo e calcolato il baricentro dell’insediamento rispetto all’immobile destinato alla sala giochi.

Le relazioni contestano le misurazioni riconosciute dall’amministrazione comunale, attribuendo le differenze a errori metodologici e di calcolo. In particolare, gli esperti hanno rilevato discrepanze nelle coordinate utilizzate e nella determinazione del raggio di riferimento.

Il documento depositato mira a dimostrare che tali errori avrebbero determinato una valutazione errata della compatibilità dell’insediamento. Restano ora da approfondire le ricadute sulle misure di prevenzione del gioco d’azzardo e sull’organizzazione della rete locale dei servizi, passaggi che il procedimento amministrativo dovrà ancora esaminare.

La valutazione del Tar e le ragioni del rigetto

Il Tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi presentati contro il provvedimento comunale, rimarcando la mancata sussistenza di elementi preesistenti. I giudici hanno ritenuto irrilevante, ai fini del rigetto, l’esecuzione di lavori edilizi che non corrispondeva a un concreto esercizio dell’attività al momento del rilascio del titolo.

Nel dettaglio, la sentenza evidenzia che l’attività di ricovero nella residenza per anziani sarebbe stata avviata mediante SCIA il 2, ossia dopo il rilascio del permesso di costruire. La pronuncia distingue tra la mera esecuzione di opere edilizie e il concreto esercizio di attività sensibili quando quest’ultimo sia successivo al titolo abilitativo.

La decisione del tribunale lascia aperti gli approfondimenti sul profilo della prevenzione del gioco d’azzardo e sull’organizzazione della rete locale dei servizi, passaggi che il procedimento amministrativo dovrà ancora esaminare. Dal punto di vista ESG, la motivazione solleva questioni sulla governance delle autorizzazioni e sulla valutazione preventiva degli impatti sociali e sanitari. Il prossimo passaggio previsto è l’istruttoria comunale sugli aspetti residui indicati dal Tar.

Critiche alle perizie sulla distanza

Il Collegio ha esaminato le relazioni tecniche depositate per la contestazione sulla collocazione del centro sportivo. Ha riscontrato inesattezze metodologiche che hanno compromesso l’attendibilità delle stime.

In una perizia il baricentro è stato calcolato considerando solo l’area del campo di rugby, escludendo la restante superficie del complesso. Nell’altra relazione è stato incluso un lotto di verde che non rientra nell’area funzionale della struttura e ha la sola funzione di filtro di separazione.

Alla luce di tali imprecisioni il Tar ha ritenuto insufficiente la prova di un errore di misurazione imputabile al Comune. Per questo motivo ha escluso il vizio di istruttoria denunciato e ha confermato la regolarità del procedimento amministrativo. Il prossimo passaggio resta l’istruttoria comunale sugli aspetti residui indicati dal Tar.

Conseguenze economiche e giudiziarie

Il Tribunale ha respinto il merito del ricorso e ha disposto che la società ricorrente sostenga le spese del giudizio.

Le spese sono state liquidate in favore del Comune e della controinteressata per 1.000 euro ciascuna. La condanna alle spese trova fondamento nella valutazione di infondatezza delle doglianze e nella verifica di conformità alle norme procedurali e sostanziali operata dal Collegio. La condanna alle spese è quindi espressione della responsabilità processuale attribuita alla parte soccombente.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle successive attività amministrative, dopo l’istruttoria comunale sugli aspetti residui indicati dal Tar. Il pagamento delle somme follows le ordinarie modalità e tempistiche previste dalla normativa processuale.

Implicazioni per chi opera nel settore del gioco

La pronuncia ha rilevanza pratica per gli operatori del settore. Riafferma che la valutazione di compatibilità di nuovi insediamenti con i luoghi sensibili si fonda su dati temporali e oggettivi. La documentazione tecnica prodotta in giudizio deve rispettare criteri metodologici corretti e riferirsi alle condizioni esistenti al momento dell’adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il caso di Cusago mostra che le dispute tra imprese possono trovare risposta attraverso il controllo giurisdizionale. Al contempo sottolinea l’importanza di basare le impugnazioni su elementi tecnici solidi e adeguatamente acquisiti, evitando valutazioni incomplete o emendate in fase successiva. Dal punto di vista pratico, il pronunciamento indica una maggiore attenzione del Collegio alla qualità delle perizie, con possibili riflessi sulle future istanze amministrative e contenziosi.

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